STORIA DI UNA CTU (C.
Tosello)
“Cosa succede quando una coppia, che magari ha anche
dei figli, decide di separarsi?” Ecco una domanda a cui molti di noi spesso
vengono chiamati a dare una risposta e che in realtà racchiude in sé molti
aspetti insondabili e di difficile risoluzione.
La decisione di avviare una separazione infatti
innesca nei protagonisti dinamiche profonde che non riguardano solo la coppia
in quanto tale, ma anche la coppia genitoriale e, siccome non sempre si è in
grado di tenere separati i due vissuti, molto spesso si assiste alla
proliferazione di situazioni conflittuali e dannose sia per i protagonisti che
per i figli coinvolti nella vicenda.
Innanzi tutto in questo momento traumatico vengono
messi in discussione molti aspetti del proprio processo di crescita
individuale, si percepiscono sentimenti di fallimento e di rivalsa, di
aggressività nei confronti dell’altro vissuto come causa dei propri errori.
Purtroppo questa situazione può condurre ad una cecità relativa ai sentimenti
di sofferenza dei figli che si possono sentire contesi nell’affetto dei
genitori.
L’affidamento esclusivo in passato in molte
occasioni ha alimentato queste dinamiche invischianti, andando a convalidare la
prevaricazione di un genitore sull’altro e avvallando la negazione di un
confronto tanto doloroso quanto costruttivo con la propria parte genitoriale di
adulti separati.
Nel febbraio del 2006 è stato modificato l’articolo
155 del codice civile che regolamenta il regime di affidamento dei minori nei
casi di separazione e di divorzio.
“Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche
in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di
ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti
significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare
la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione
personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo
riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente
la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure
stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la
misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento,
alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non
contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori.
Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di
maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla
salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità,
dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo
la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di
ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino
la potestà separatamente”.
Con questo nuovo articolo il legislatore ha inteso
porre prioritariamente l’attenzione sui diritti dei minori coinvolti, imponendo
quindi ai genitori (a meno che non ci si trovi in situazioni di particolare
pericolo o danno per i figli) di mantenere una reale disponibilità al dialogo
riguardo alla vita della prole.
Gli effetti, a circa due anni dall’entrata in vigore
della legge, sono stati molteplici e naturalmente forieri di opinioni
discordanti, ma questa legge può rappresentare un’opportunità di confronto e
crescita per adulti che devono ricordarsi di essere anche genitori.
Lo scorso anno, dopo aver presentato richiesta
formale presso gli uffici competenti fui inserita nell’albo dei Consulenti di
un Tribunale e questo mi permise di ottenere alcune nomine in diverse cause di
separazione e affidamento di minori.
Fu in quel contesto che mi nominarono CTU in un caso
relativo ad una separazione giudiziale iniziata molti anni fa, che nel tempo
aveva visto aumentare progressivamente il livello di conflittualità tra i
contendenti a discapito dei minori coinvolti. Il caso mi fu presentato sin
dall’inizio come molto problematico e delicato: i contendenti erano infatti entrambi
molto competenti in materia, preparati e niente affatto disponibili ad un
dialogo costruttivo. Mi fu richiesto di trattare la situazione con molto tatto,
ma anche di fornire tutte le informazioni necessarie a concludere
definitivamente un percorso che si stava trascinando da anni. Il Tribunale
infatti aveva nel corso del tempo già richiesto due CTU, delle quali era
possibile visionare la documentazione, ma in quel momento si era reso
necessario un ulteriore intervento esterno a causa di ulteriori avvenimenti
sopraggiunti nel frattempo.
Devo ammettere che la situazione mi apparve sin
dall’udienza di giuramento molto complessa e pronta ad esplodere alla minima
esitazione o incomprensione. Il quesito richiedeva di determinare, sulla base
della situazione che si era venuta a creare di rifiuto da parte delle minori di
incontrare come previsto il padre, se potessero rimanere invariate le
condizioni di affidamento e visita previste dal precedente provvedimento.
Inoltre si richiedeva di precisare anche quali potessero essere state le cause
del suddetto rifiuto e di fornire un’ipotesi riguardo alla loro superabilità
futura. Al fine di poter rispondere adeguatamente mi veniva fornita la
possibilità di avvalermi liberamente dell’opera di collaboratori e servizi che
avrei considerato utili al raggiungimento dell’obiettivo.
Entrambi i coniugi avevano da tempo nominato due
consulenti di parte, uno psicologo ed uno psichiatra per parte, che conoscevano
molto bene gli antecedenti. Preso atto della realtà decisi, al fine
riequilibrare il collegio peritale, di nominare uno psichiatra come ausiliario
in modo che potesse affiancarmi ed integrare il mio lavoro con le sue
competenze e la sua esperienza.
Iniziai quindi le operazioni peritali organizzando
un momento di confronto con tutti i CTP (tranne uno che non poté intervenire
per un giustificato motivo ma che incaricò il collega di fare le sue veci) per
esporre la metodologia che avrei voluto usare durante lo svolgimento della
consulenza.
Il mio atteggiamento fu sin dall’inizio molto
aperto, con l’intenzione di creare un clima collaborativo che distendesse gli
animi e mi fornisse indicazioni preziose sul passato prossimo e remoto del
procedimento. In quella sede chiarii le mie intenzioni e stimolai il confronto
tra i presenti per impostare il lavoro, provvedendo quindi al termine
dell’incontro alla lettura e alla firma del verbale condiviso dai presenti.
Si concordò nello stilare una bozza degli incontri:
avremmo iniziato da quelli conoscitivi con i signori coinvolti nel procedimento;
in seguito io avrei incontrato le minori in colloqui individuali e alla
presenza di entrambi i genitori separatamente; successivamente avremmo
conosciuto gli esponenti della famiglia allargata da entrambe le parti ed
infine si ipotizzò un incontro con i servizi coinvolti e con gli insegnanti
delle scuole. Riguardo alla presenza dei CTP e dell’ausiliario si concordò di
ammetterla eventualmente nel corso dei colloqui con gli adulti, mentre si
decise di rispettare la procedura abituale riservando al solo CTU gli incontri
con le bambine per non accentuare il disagio prodotto da un momento di
consultazione già di per sé difficile ed invasiva.
A questo punto occorre sintetizzare brevemente la
situazione esistente al momento della nomina: si trattava di una separazione
giudiziale iniziata circa sette anni prima, nella quale erano coinvolte anche
due minori di undici e sette anni affidati alla madre che, dall’autunno
precedente la nomina della CTU in questione, si rifiutavano di incontrare il
padre nelle modalità previste dall’ordinanza precedente. Sino a quel momento i
rapporti (nonostante la forte conflittualità da sempre presente tra i due
genitori, fortemente autocentranti e pesantemente competitivi, che da tempo
comunicavano solo attraverso gli avvocati) si erano mantenuti regolari, con
visite durante i fine settimana alterni, giorni infrasettimanali concordati e
vacanze programmate in alternanza. Il padre nel frattempo si era costruito una
nuova famiglia, allietata anche dall’arrivo di una figlia e formalizzata da un
nuovo matrimonio nel corso della primavera precedente l’interruzione dei
rapporti con i figli della prima moglie.
Durante l’udienza di giuramento l’avvocato della
signora richiese un primo momento di sintesi precedente le vacanze estive per
valutare la migliore modalità per affrontare la possibilità di un incontro in
quel momento. In quella sede io compresi l’intenzione da parte del Giudice di
proseguire in quella direzione e ritenendola una precauzione utile al
riavvicinamento tra padre e figlie, durante l’incontro con i colleghi la
condivisi, ne ricevetti opinioni concordanti e le verbalizzai.
Pochi giorni dopo però ricevetti una comunicazione
telefonica da parte del collega assente e copia del fax nel quale il padre dei
minori presentava un’istanza di ricusazione nei miei confronti mettendo in
dubbio la mia obiettività riguardo alla situazione proprio a causa della mia
intenzione in merito alla sintesi di cui sopra. Venimmo quindi invitati tutti a
comparire per un’udienza davanti al Giudice nella quale ognuno poté esporre la
propria opinione: il Giudice ascoltò prima gli avvocati e i CTP ed in ultimo
chiese quale fosse la mia posizione. Io confermai ciò che avevo compreso
durante l’udienza precedente, mi scusai per l’eventuale incomprensione e
ribadii la mia intenzione di procedere con la più assoluta imparzialità alla
raccolta delle informazioni richieste, rendendomi nuovamente disponibile al
dialogo con i CTP. Venne quindi deciso di continuare con la consultazione alle
medesime condizioni previste precedentemente, fu concessa una proroga per
recuperare il tempo perduto e venne definita la modalità di gestione delle
vacanze estive (il padre si sarebbe recato presso l’abitazione delle figlie per
portarle con sé e in quella sede loro avrebbero deciso se seguirlo o meno).
La consultazione poté quindi a quel punto realmente
avere inizio. Si procedette come concordato con gli incontri previsti e
progressivamente si instaurò un clima di reale collaborazione da parte dei
colleghi di entrambe le parti in causa che mi aiutarono concretamente
nell’approfondire la conoscenza della situazione.
Al termine dei colloqui organizzai un incontro di
sintesi con i CTP e l’ausiliario (con il quale nel frattempo mi interfacciai
costantemente), in quella sede ognuno ebbe modo di esporre la propria opinione
e si pervenne alle conclusione che presentai nella relazione consegnata al
Giudice nella data prevista e che di seguito riassumerò.
La decisione delle minori di non incontrare più il
padre apparve conseguente all’esasperata conflittualità presente all’interno
della dinamica familiare allargata. Entrambi i genitori infatti, fortemente
autocentrati, nel tempo non riuscirono a creare e mantenere rapporti idonei ad
una crescita psico-affettiva delle figlie, esponendole alle conseguenze della
loro separazione coniugale. Entrambe le minori si ritrovarono pertanto
fortemente invischiate nei sentimenti di rivalsa presenti fra gli adulti e, al
fine di lenire una sofferenza interiore dilaniante, inconsciamente aderirono all’orientamento
proveniente dal nucleo materno (nel quale la mancanza di una figura maschile e
la presenza di una nonna molto invischiata alimentarono questa posizione). In
questa situazione la figura paterna venne negata, in quanto percepita come
antagonista all’amore materno, ma tale meccanismo inconscio e riparatore produsse in entrambe una profonda sofferenza
interiore (rilevata con i colloqui e i test effettuati).
Tutto il collegio peritale concordò quindi sulla
necessità di provvedere ad un graduale recupero del rapporto tra il padre e le
figlie al fine di consentire a queste ultime di elaborare i vissuti abbandonici
e la sofferenza provati, avviandosi verso un rapporto costruttivo che ponga
solide basi per procedere in modo armonico nel loro percorso di crescita e
maturazione psico-affettiva. Il supporto psicologico necessario in questo
momento sarebbe stato fornito dai colleghi da loro conosciuti già nell’anno
precedente e questa continuità avrebbe potuto fornire loro la sicurezza e un
luogo necessari all’elaborazione dei passaggi successivi.
L’analisi della situazione evidenziò inoltre la
necessità di modificare le condizioni di affidamento (esclusivo alla signora) e
visita (in particolare interrotte dall’anno precedente). Il collegio in merito
prese in considerazione diverse opportunità e viste le dinamiche distruttive
provenienti da entrambi i contesti familiari valutò seriamente anche la
possibilità di allontanamento delle minori dalla loro realtà. Tale soluzione
non venne consigliata unicamente per la presenza di un livello di sofferenza
molto alto nelle stesse e per il ruolo materno come unico punto di riferimento
al momento della consultazione. Tuttavia tenendo conto di tutti gli elementi
presenti si ritenne però utile consigliare una
modifica alle condizioni di affidamento, prevedendo un affidamento condiviso ad
entrambi i genitori (mantenendo la stabilità abitativa presso
l’abitazione della madre) e la presa in carico dell’intera situazione familiare
da parte dei Servizi Sociali competenti. L’intervento
dei Servizi Sociali avrebbe avuto il compito di monitorare in itinere
l’evoluzione della situazione, l’impegno dei genitori e le risposte delle due
minori (anche attraverso il confronto con l’attività dei terapeuti degli
stessi).
Immaginare una dettagliata tempistica riguardante la
ripresa dei rapporti al momento della consultazione apparve molto difficile e
quindi si decise di demandare ai Servizi Sociali una loro adeguata definizione
consigliando comunque: di prevedere un primo momento di confronto e di
relazione da parte degli operatori entro tre mesi dall’inizio del percorso, al
fine di rilevare la presenza delle condizioni per il riavvicinamento; di
decidere in itinere i modi e i tempi successivi in base all’andamento della
situazione; di mantenere aggiornamenti regolari che, con cadenza trimestrale,
potranno relazionare sulla condotta mantenuta dai convenuti.
Ad entrambi i genitori venne consigliato di
affidarsi a due terapeuti differenti, al fine di migliorare le proprie
competenze genitoriali senza accentuare le dinamiche competitive che si
sarebbero potute manifestare in un setting condiviso. Il percorso terapeutico
individuale venne immaginato con la finalità di consentire al padre di entrare
in contatto con la dimensione reale del rapporto con le figlie sino ad a quel
momento solo idealizzata e alla madre di differenziare il bisogno autocentrato
che la vede connotata come moglie “tradita”,
dalle reali necessità delle figlie, comprendendo
l’utilità della percezione da parte loro di
una figura paterna “buona”, non contrapposta a
lei. Anche in questo caso si pensò alla necessità di un continuo confronto con
i Servizi Sociali. Il Collegio ritenne inoltre auspicabile, in mancanza di
miglioramenti sostanziali nel corso del percorso, che i Servizi Sociali
avessero la possibilità di provvedere alle segnalazioni necessarie all’autorità
competente per la salvaguardia del benessere psico-affettivo delle minori.
Si trattò nel complesso di una situazione molto
intricata dove il livello di conflittualità tra gli adulti sembrò essere
proporzionale alla sofferenza interiore delle minori. Si cercò quindi di
consentire a queste ultime di riappropriarsi del loro ruolo di figlie, ponendo
di fronte ai genitori il loro dramma.
La scelta dell’affidamento condiviso derivò
dall’opinione, condivisa da tutto il Collegio, dell’importanza del confronto
costruttivo tra i due genitori. Fummo tutti infatti fermamente convinti dalla
necessità di far comprendere ad entrambi i protagonisti che anche l’altro può e
deve diventare un punto di riferimento reale nel percorso quotidiano di
crescita dei figli, e che questo ruolo deve essere preservato dai propri
vissuti di insuccesso e di rivalsa come coppia che ha fallito nel suo progetto
di vita.