STORIA DI UNA CTU (C. Tosello)

 

“Cosa succede quando una coppia, che magari ha anche dei figli, decide di separarsi?” Ecco una domanda a cui molti di noi spesso vengono chiamati a dare una risposta e che in realtà racchiude in sé molti aspetti insondabili e di difficile risoluzione.

La decisione di avviare una separazione infatti innesca nei protagonisti dinamiche profonde che non riguardano solo la coppia in quanto tale, ma anche la coppia genitoriale e, siccome non sempre si è in grado di tenere separati i due vissuti, molto spesso si assiste alla proliferazione di situazioni conflittuali e dannose sia per i protagonisti che per i figli coinvolti nella vicenda.

Innanzi tutto in questo momento traumatico vengono messi in discussione molti aspetti del proprio processo di crescita individuale, si percepiscono sentimenti di fallimento e di rivalsa, di aggressività nei confronti dell’altro vissuto come causa dei propri errori. Purtroppo questa situazione può condurre ad una cecità relativa ai sentimenti di sofferenza dei figli che si possono sentire contesi nell’affetto dei genitori.

L’affidamento esclusivo in passato in molte occasioni ha alimentato queste dinamiche invischianti, andando a convalidare la prevaricazione di un genitore sull’altro e avvallando la negazione di un confronto tanto doloroso quanto costruttivo con la propria parte genitoriale di adulti separati.

Nel febbraio del 2006 è stato modificato l’articolo 155 del codice civile che regolamenta il regime di affidamento dei minori nei casi di separazione e di divorzio.

 

Art. 155. – (Provvedimenti riguardo ai figli). Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente”.

 

Con questo nuovo articolo il legislatore ha inteso porre prioritariamente l’attenzione sui diritti dei minori coinvolti, imponendo quindi ai genitori (a meno che non ci si trovi in situazioni di particolare pericolo o danno per i figli) di mantenere una reale disponibilità al dialogo riguardo alla vita della prole.

Gli effetti, a circa due anni dall’entrata in vigore della legge, sono stati molteplici e naturalmente forieri di opinioni discordanti, ma questa legge può rappresentare un’opportunità di confronto e crescita per adulti che devono ricordarsi di essere anche genitori.

 

Lo scorso anno, dopo aver presentato richiesta formale presso gli uffici competenti fui inserita nell’albo dei Consulenti di un Tribunale e questo mi permise di ottenere alcune nomine in diverse cause di separazione e affidamento di minori.

Fu in quel contesto che mi nominarono CTU in un caso relativo ad una separazione giudiziale iniziata molti anni fa, che nel tempo aveva visto aumentare progressivamente il livello di conflittualità tra i contendenti a discapito dei minori coinvolti. Il caso mi fu presentato sin dall’inizio come molto problematico e delicato: i contendenti erano infatti entrambi molto competenti in materia, preparati e niente affatto disponibili ad un dialogo costruttivo. Mi fu richiesto di trattare la situazione con molto tatto, ma anche di fornire tutte le informazioni necessarie a concludere definitivamente un percorso che si stava trascinando da anni. Il Tribunale infatti aveva nel corso del tempo già richiesto due CTU, delle quali era possibile visionare la documentazione, ma in quel momento si era reso necessario un ulteriore intervento esterno a causa di ulteriori avvenimenti sopraggiunti nel frattempo. 

Devo ammettere che la situazione mi apparve sin dall’udienza di giuramento molto complessa e pronta ad esplodere alla minima esitazione o incomprensione. Il quesito richiedeva di determinare, sulla base della situazione che si era venuta a creare di rifiuto da parte delle minori di incontrare come previsto il padre, se potessero rimanere invariate le condizioni di affidamento e visita previste dal precedente provvedimento. Inoltre si richiedeva di precisare anche quali potessero essere state le cause del suddetto rifiuto e di fornire un’ipotesi riguardo alla loro superabilità futura. Al fine di poter rispondere adeguatamente mi veniva fornita la possibilità di avvalermi liberamente dell’opera di collaboratori e servizi che avrei considerato utili al raggiungimento dell’obiettivo.

Entrambi i coniugi avevano da tempo nominato due consulenti di parte, uno psicologo ed uno psichiatra per parte, che conoscevano molto bene gli antecedenti. Preso atto della realtà decisi, al fine riequilibrare il collegio peritale, di nominare uno psichiatra come ausiliario in modo che potesse affiancarmi ed integrare il mio lavoro con le sue competenze e la sua esperienza.

Iniziai quindi le operazioni peritali organizzando un momento di confronto con tutti i CTP (tranne uno che non poté intervenire per un giustificato motivo ma che incaricò il collega di fare le sue veci) per esporre la metodologia che avrei voluto usare durante lo svolgimento della consulenza.

Il mio atteggiamento fu sin dall’inizio molto aperto, con l’intenzione di creare un clima collaborativo che distendesse gli animi e mi fornisse indicazioni preziose sul passato prossimo e remoto del procedimento. In quella sede chiarii le mie intenzioni e stimolai il confronto tra i presenti per impostare il lavoro, provvedendo quindi al termine dell’incontro alla lettura e alla firma del verbale condiviso dai presenti.

Si concordò nello stilare una bozza degli incontri: avremmo iniziato da quelli conoscitivi con i signori coinvolti nel procedimento; in seguito io avrei incontrato le minori in colloqui individuali e alla presenza di entrambi i genitori separatamente; successivamente avremmo conosciuto gli esponenti della famiglia allargata da entrambe le parti ed infine si ipotizzò un incontro con i servizi coinvolti e con gli insegnanti delle scuole. Riguardo alla presenza dei CTP e dell’ausiliario si concordò di ammetterla eventualmente nel corso dei colloqui con gli adulti, mentre si decise di rispettare la procedura abituale riservando al solo CTU gli incontri con le bambine per non accentuare il disagio prodotto da un momento di consultazione già di per sé difficile ed invasiva.

A questo punto occorre sintetizzare brevemente la situazione esistente al momento della nomina: si trattava di una separazione giudiziale iniziata circa sette anni prima, nella quale erano coinvolte anche due minori di undici e sette anni affidati alla madre che, dall’autunno precedente la nomina della CTU in questione, si rifiutavano di incontrare il padre nelle modalità previste dall’ordinanza precedente. Sino a quel momento i rapporti (nonostante la forte conflittualità da sempre presente tra i due genitori, fortemente autocentranti e pesantemente competitivi, che da tempo comunicavano solo attraverso gli avvocati) si erano mantenuti regolari, con visite durante i fine settimana alterni, giorni infrasettimanali concordati e vacanze programmate in alternanza. Il padre nel frattempo si era costruito una nuova famiglia, allietata anche dall’arrivo di una figlia e formalizzata da un nuovo matrimonio nel corso della primavera precedente l’interruzione dei rapporti con i figli della prima moglie.

Durante l’udienza di giuramento l’avvocato della signora richiese un primo momento di sintesi precedente le vacanze estive per valutare la migliore modalità per affrontare la possibilità di un incontro in quel momento. In quella sede io compresi l’intenzione da parte del Giudice di proseguire in quella direzione e ritenendola una precauzione utile al riavvicinamento tra padre e figlie, durante l’incontro con i colleghi la condivisi, ne ricevetti opinioni concordanti e le verbalizzai.

Pochi giorni dopo però ricevetti una comunicazione telefonica da parte del collega assente e copia del fax nel quale il padre dei minori presentava un’istanza di ricusazione nei miei confronti mettendo in dubbio la mia obiettività riguardo alla situazione proprio a causa della mia intenzione in merito alla sintesi di cui sopra. Venimmo quindi invitati tutti a comparire per un’udienza davanti al Giudice nella quale ognuno poté esporre la propria opinione: il Giudice ascoltò prima gli avvocati e i CTP ed in ultimo chiese quale fosse la mia posizione. Io confermai ciò che avevo compreso durante l’udienza precedente, mi scusai per l’eventuale incomprensione e ribadii la mia intenzione di procedere con la più assoluta imparzialità alla raccolta delle informazioni richieste, rendendomi nuovamente disponibile al dialogo con i CTP. Venne quindi deciso di continuare con la consultazione alle medesime condizioni previste precedentemente, fu concessa una proroga per recuperare il tempo perduto e venne definita la modalità di gestione delle vacanze estive (il padre si sarebbe recato presso l’abitazione delle figlie per portarle con sé e in quella sede loro avrebbero deciso se seguirlo o meno).

La consultazione poté quindi a quel punto realmente avere inizio. Si procedette come concordato con gli incontri previsti e progressivamente si instaurò un clima di reale collaborazione da parte dei colleghi di entrambe le parti in causa che mi aiutarono concretamente nell’approfondire la conoscenza della situazione.

Al termine dei colloqui organizzai un incontro di sintesi con i CTP e l’ausiliario (con il quale nel frattempo mi interfacciai costantemente), in quella sede ognuno ebbe modo di esporre la propria opinione e si pervenne alle conclusione che presentai nella relazione consegnata al Giudice nella data prevista e che di seguito riassumerò.

La decisione delle minori di non incontrare più il padre apparve conseguente all’esasperata conflittualità presente all’interno della dinamica familiare allargata. Entrambi i genitori infatti, fortemente autocentrati, nel tempo non riuscirono a creare e mantenere rapporti idonei ad una crescita psico-affettiva delle figlie, esponendole alle conseguenze della loro separazione coniugale. Entrambe le minori si ritrovarono pertanto fortemente invischiate nei sentimenti di rivalsa presenti fra gli adulti e, al fine di lenire una sofferenza interiore dilaniante, inconsciamente aderirono all’orientamento proveniente dal nucleo materno (nel quale la mancanza di una figura maschile e la presenza di una nonna molto invischiata alimentarono questa posizione). In questa situazione la figura paterna venne negata, in quanto percepita come antagonista all’amore materno, ma tale meccanismo inconscio e riparatore  produsse in entrambe una profonda sofferenza interiore (rilevata con i colloqui e i test effettuati).

Tutto il collegio peritale concordò quindi sulla necessità di provvedere ad un graduale recupero del rapporto tra il padre e le figlie al fine di consentire a queste ultime di elaborare i vissuti abbandonici e la sofferenza provati, avviandosi verso un rapporto costruttivo che ponga solide basi per procedere in modo armonico nel loro percorso di crescita e maturazione psico-affettiva. Il supporto psicologico necessario in questo momento sarebbe stato fornito dai colleghi da loro conosciuti già nell’anno precedente e questa continuità avrebbe potuto fornire loro la sicurezza e un luogo necessari all’elaborazione dei passaggi successivi.

L’analisi della situazione evidenziò inoltre la necessità di modificare le condizioni di affidamento (esclusivo alla signora) e visita (in particolare interrotte dall’anno precedente). Il collegio in merito prese in considerazione diverse opportunità e viste le dinamiche distruttive provenienti da entrambi i contesti familiari valutò seriamente anche la possibilità di allontanamento delle minori dalla loro realtà. Tale soluzione non venne consigliata unicamente per la presenza di un livello di sofferenza molto alto nelle stesse e per il ruolo materno come unico punto di riferimento al momento della consultazione. Tuttavia tenendo conto di tutti gli elementi presenti si ritenne però utile consigliare una modifica alle condizioni di affidamento, prevedendo un affidamento condiviso ad entrambi i genitori (mantenendo la stabilità abitativa presso l’abitazione della madre) e la presa in carico dell’intera situazione familiare da parte dei Servizi Sociali competenti. L’intervento dei Servizi Sociali avrebbe avuto il compito di monitorare in itinere l’evoluzione della situazione, l’impegno dei genitori e le risposte delle due minori (anche attraverso il confronto con l’attività dei terapeuti degli stessi).

Immaginare una dettagliata tempistica riguardante la ripresa dei rapporti al momento della consultazione apparve molto difficile e quindi si decise di demandare ai Servizi Sociali una loro adeguata definizione consigliando comunque: di prevedere un primo momento di confronto e di relazione da parte degli operatori entro tre mesi dall’inizio del percorso, al fine di rilevare la presenza delle condizioni per il riavvicinamento; di decidere in itinere i modi e i tempi successivi in base all’andamento della situazione; di mantenere aggiornamenti regolari che, con cadenza trimestrale, potranno relazionare sulla condotta mantenuta dai convenuti.

Ad entrambi i genitori venne consigliato di affidarsi a due terapeuti differenti, al fine di migliorare le proprie competenze genitoriali senza accentuare le dinamiche competitive che si sarebbero potute manifestare in un setting condiviso. Il percorso terapeutico individuale venne immaginato con la finalità di consentire al padre di entrare in contatto con la dimensione reale del rapporto con le figlie sino ad a quel momento solo idealizzata e alla madre di differenziare il bisogno autocentrato che la vede connotata come moglie “tradita”,  dalle reali necessità delle figlie, comprendendo l’utilità della percezione da parte loro di una figura paterna “buona”, non contrapposta a lei. Anche in questo caso si pensò alla necessità di un continuo confronto con i Servizi Sociali. Il Collegio ritenne inoltre auspicabile, in mancanza di miglioramenti sostanziali nel corso del percorso, che i Servizi Sociali avessero la possibilità di provvedere alle segnalazioni necessarie all’autorità competente per la salvaguardia del benessere psico-affettivo delle minori.

 

Si trattò nel complesso di una situazione molto intricata dove il livello di conflittualità tra gli adulti sembrò essere proporzionale alla sofferenza interiore delle minori. Si cercò quindi di consentire a queste ultime di riappropriarsi del loro ruolo di figlie, ponendo di fronte ai genitori il loro dramma.

La scelta dell’affidamento condiviso derivò dall’opinione, condivisa da tutto il Collegio, dell’importanza del confronto costruttivo tra i due genitori. Fummo tutti infatti fermamente convinti dalla necessità di far comprendere ad entrambi i protagonisti che anche l’altro può e deve diventare un punto di riferimento reale nel percorso quotidiano di crescita dei figli, e che questo ruolo deve essere preservato dai propri vissuti di insuccesso e di rivalsa come coppia che ha fallito nel suo progetto di vita.